Ai sensi del DPR 380/01, art. 5, c. 1/bis, il SUE costituisce l’unico punto di accesso riguardo a tutte le vicende amministrative relative al titolo abilitativo ed intervento edilizio oggetto dello stesso, esclusivamente riferito ad edilizia residenziale. Diversamente, per le attività produttive resta ferma la competenza del SUAP, come definite dal DPR 160/2010. Nella compilazione della modulistica deve essere specificato obbligatoriamente se l’istanza è riferita ad attività di competenza del SUE o del SUAP. Istanze afferenti interventi edilizi su attività produttive presentate al SUE non saranno considerate valide e verranno archiviate automaticamente senza ulteriori comunicazioni. Analogamente istanze afferenti interventi edilizi su immobili residenziali presentati al SUAPnon saranno considerate valide e verranno archiviate automaticamente senza ulteriori comunicazioni. - Arch. Aldo Zichella - Dirigente I Settore “Tecnico – Ambiente”
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